Le prestazioni assistenziali ed economiche che vengono ad essere erogate per i soggetti riconosciuti come invalidi civili tanto parziali quanto totali, vengono ad essere trasformate in un assegno sociale quando si compiono i sessantacinque anni di età.
Questa trasformazione in assegno sociale al compimento dei 65 anni è automatica ed è regolamentata dall’articolo 19 della Legge numero 118 del 1971. Come Associazione Invalidità Civile Roma, inoltre, ricordiamo che in applicazione di quanto previsto dalla Legge numero 122 del 2010 e conseguentemente alla riforma nota come Fornero e riferitasi alla Legge numero 214 del 2011, tanto l’accesso a quello che è chiamato assegno sociale quanto l’assegno sociale che va a sostituire la cosiddetta pensione d’inabilità civile come pure l’assegno a cadenza mensile a favore di una assistenza riservata agli invalidi parziali, viene ad essere previsto esattamente a quando vengono ad essere compiuti i sessantacinque anni e tre mesi di età.
È bene poi precisare che il requisito dell’età, ovvero 65 anni, volto a poter conseguire l’ottenimento dell’assegno sociale, a partire dal primo gennaio del 2013 è soggetto alla aumentata speranza di vita.
Altro aspetto fondamentale che come Associazione Invalidità Civile Roma si vuole rammentare verte che si deve fare riferimento al reddito che viene ad essere percepito dal soggetto interessato, in sede di verifica di quelli che sono i requisiti reddituali della persona invalida civile ultra 65enne, nell’anno in corso e che, pertanto, non verte assolutamente il reddito riguardante il nucleo familiare.
A tal proposito, al fine di chiarire meglio quali debbono essere i redditi che sono da dichiarare nel caso in cui sussista la trasformazione delle provvidenze economiche che sono concesse per invalidità civile in assegno sociale, essi sono:
- Esclusivamente i redditi del richiedente
- Esclusivamente i redditi assoggettabili a IRPEF. Pertanto è da escludere ogni tipo di reddito esente da imposte come, ad esempio, pensioni di guerra, oppure sussidi assistenziali a favore di soggetti invalidi civili, o in ogni caso quelli che non possono essere computabili agli effetti dell’IRPEF, di conseguenza anche quella che è la rendita INAIL
- Nel computo dei redditi è compresa la pensione di reversibilità
Invece, il caso nel quale venga riconosciuta l’invalidità civile successivamente il compimento dei 65 anni, è diverso. Infatti, in questa situazione i limiti di reddito che debbono essere considerati per l’ottenimento dei diritti all’assegno sociale sono espressamente quelli del nucleo familiare e non riguardano quel che è il reddito personale.
Per questa ragione, nell’ipotesi nella quale un invalido richieda al compimento del sessantacinquesimo anno di età una trasformazione della propria pensione in quel che è l’assegno sociale, questa trasformazione eventuale deve prendere solo ed esclusivamente come riferimento il reddito personale.
In conclusione, l’Associazione Invalidità Civile Roma rammenta che tale principio trova la sua applicazione e ossequio nella circolare dell’Inps numero 86 del 2000 ove, in sostanza, è ribadito che per l’accertamento vertente i requisiti reddituali volto al riconoscimento dell’assegno sociale in sostituzione di quelle che erano le provvidenze economiche per il soggetto invalido civile, si dovrà applicare i criteri che sono previsti propriamente per il conferimento delle prestazioni per invalidità civile.
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